(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Lazio n. 12 dell'11 febbraio 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Rilancio delle terme 
                  dei lavoratori ex INPS di Viterbo 
 
  1.  La  Regione,  d'intesa  con  il  Comune  di  Viterbo,  realizza
l'attuazione del "Piano di rilancio" delle Terme  dei  lavoratori  ex
INPS di Viterbo, approvato di concerto  tra  le  due  amministrazioni
proprietarie,  rispettivamente  con   deliberazione   del   Consiglio
comunale di Viterbo 8 febbraio 2001, n. 12 e con deliberazione  della
Giunta  regionale  13  febbraio  2001,   n.   221,   ratificata   con
deliberazione del Consiglio  regionale  4  aprile  2001,  n.  51,  ed
aggiornato secondo le medesime modalita', al fine  di  consentire  il
rilancio  delle  Terme  dei  lavoratori  ex  INPS  di  Viterbo  e  di
promuovere l'occupazione e lo sviluppo economico della  Provincia  di
Viterbo. 
  2. Il Comune di  Viterbo,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  in
materia,  individua,  tramite  procedura  ad  evidenza  pubblica,  il
soggetto al quale affidare in concessione  il  complesso  immobiliare
delle Terme dei lavoratori ex INPS di Viterbo di cui al comma 1. 
  3. L'individuazione del soggetto di  cui  al  comma  2  non  dovra'
presentare situazioni ostative di cui  all'articolo  67  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia  e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a nonna degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136)  e  dovra'  essere  coerente  con  il  piano  di
rilancio di cui al comma 1, in conformita' al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali 4 ottobre 2001,  n.  806531,  ivi  compresa
l'attivazione delle  opere  necessarie  per  assicurare  il  regolare
afflusso di acqua termale al complesso. 
  4. I commi da 55 a 58 dell'articolo  1  della  legge  regionale  11
agosto 2008, n. 14, relativi alla promozione  della  costituzione  di
una societa' per il rilancio delle Terme di Viterbo, sono abrogati. 
  5. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza regionale. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  sul   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 
    Roma, 7 febbraio 2014 
 
                             ZINGARETTI